CALCIOPOLI, ECCO LE MOTIVAZIONI DELLE PESANTI CONDANNE AGLI IMPUTATI

Le schede telefoniche estere fornite ad arbitri e designatori, e le intercettazioni e gli incontri con gli stessi designatori sono gli elementi decisivi che hanno portato alla condanna dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi e degli altri imputati nel processo a Calciopoli. E' quanto si evince dalla lettura delle 559 pagine delle motivazioni della sentenza depositata oggi nella cancelleria della nona sezione del tribunale di Napoli. E' stato lo stesso presidente del collegio, Teresa Casoria, a mettere nero su bianco le ragioni che portarono lo scorso 8 novembre al verdetto di condanna per Moggi (5 anni e 4 mesi), e per i designatori Bergamo e Pairetto, nonche' per arbitri e dirigenti di societa'. La sentenza, se da un lato ribadisce le ragioni della colpevolezza, dall'altro non risparmia stoccate all'operato dei pm e degli investigatori. Per il tribunale, dunque, l'elemento ''ben piu' pregnante e decisivo'' e' rappresentato ''dall'uso delle sim straniere procurate da Moggi''. Oltre a questa circostanza si sottolineano gli incontri dello stesso Moggi ''con i designatori fuori delle sedi istituzionali, che emergono dalle intercettazioni telefoniche in prossimita' delle partite, l'uso delle schede straniere fornite a arbitri e designatori, il continuo e prolungato chiacchierare...che effettivamente puo' configurare la trasmissione del messaggio potenzialmente idoneo a spingere i designatori, e talora anche gli arbitri, a muoversi in determinate direzioni piuttosto che in altre''. Il presidente Casoria si sofferma in particolare sul reato di associazione per delinquere indicando ''quelli che si ritengono gli elementi di prova della responsabilita' di Moggi, utili a conferirgli la qualifica di capo dell'associazione''. E mette in risalto ''il rapporto diffusamente amichevole degli arbitri con Moggi, che non perde valore indiziante - si legge - solo perche' dagli atti emerge il rapporto di altri arbitri non imputati e addirittura di taluno degli arbitri imputati, come De Santis''. Un altro elemento significativo, ad avviso del Tribunale, e' rappresentato dal tempestoso dopopartita di Reggina-Juventus: ''Pur se e' risultato non vero quello che lo spavaldo Moggi andava dichiarando in giro, e per telefono, cioe' di avere chiuso l'arbitro Paparesta nello spogliatoio...nondimeno va valutata la reazione di Paparesta di non inserire il comportamento furioso nel referto arbitrale, reazione che va interpretata come un effetto di un timore reverenziale''. Il tribunale parla inoltre del ''rapporto disinibito con i rappresentanti della Figc'' citando una telefonata con l'ex presidente Franco Carraro da cui emerge ''l'alto livello dell'invadenza nelle soluzioni tecniche'', in riferimento alla Nazionale e alle scelte dell'allora ct Marcello Lippi. Ma per il collegio ad integrare gli estremi di reato di frode sportiva ''sono sufficienti le parole pronunciate nelle conversazioni intercettate'' e spiega che ''trattandosi di reato di tentativo questo non necessita della conferma, che il dibattimento in verita' non ha dato, del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004/2005 a beneficio di questo o quel contendente''. La sentenza si sofferma anche sulle telefonate depositate dai legali di Luciano Moggi. Riconoscendo che la difesa e' stata ''se non in diritto, almeno in fatto, molto ostacolata nel suo compito dall'abnorme numero di telefonate intercettate, oltre 171.000, e dal metodo adoperato per il loro uso, indissolubilmente legato ad un modo di avvio e di sviluppo delle indagini per congettura, emerso al dibattimento'', Tra i temi proposti dall'accusa che il tribunale non condivide nella sentenza vi e' quello della presunta alterazione dei sorteggi arbitrali: ''Che il sorteggio non sia stato truccato - si legge - cosi' come hanno sostenuto le difese, e' emerso in maniera sufficientemente chiara al dibattimento''.

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