INCHIESTA GLOBAL SERVICE, SESTA SEZIONE DELLA CASSAZIONE: ALL'EX PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE MARIO MAUTONE SOLO ACCUSA DI CORRUZIONE

A Mario Mautone possono essere contestati solo i "rapporti corruttivi" con Alfredo Romeo, ma non l'accusa di aver turbato la gara per la manutenzione delle principali strade di Napoli. Lo sottolinea la sesta sezione penale della Cassazione, spiegando perchè, il 26 febbraio scorso, aveva deciso di annullare senza rinvio l'ordinanza con cui il gip di Napoli, nell'ambito dell'inchiesta 'Global service', aveva disposto il 7 gennaio scorso gli arresti domiciliari per l'ex provveditore alle opere pubbliche per la Campania e il Molise (poi divenuto funzionario distaccato presso il ministero delle Opere pubbliche) in relazione al reato di turbata libertà degli incanti. La Suprema Corte aveva invece confermato la misura cautelare per il reato di corruzione aggravata, revocata poi lo scorso 6 marzo per decisione del gup napoletano Enrico Campoli. Per gli 'ermellini', non era possibile contestare a Mautone il reato di turbativa, poichè "il bando di gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle principali strade di Napoli secondo lo schema del 'global service' non è mai stato pubblicato", si legge nella sentenza n.11005 depositata oggi, e "prima che la procedura di gara abbia inizio non può configurarsi, nemmeno a livello di tentativo, il reato, mancando il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte da esso previste". Per quanto riguarda l'ipotesi di corruzione, invece, gli 'alti' giudici rilevano che l'ordinanza impugnata "rappresenta con chiarezza la sequenza attraverso la quale il Romeo riesce a intervenire e interferire sulla formazione dell'elenco prezzi da allegare ai documenti della gara, in superamento, a condizioni più favorevoli per l'impresa e più dannose per la P.A., di un precedente parere reso dal Mautone". Un "ruolo centrale nell'operazione è svolto dall'assessore Nugnes - si legge ancora nella sentenza - che sollecita allo stesso Mautone il superamento dei criteri di cui al citato parere, trovando nell'interlocutore una ampia disponibilità che si concretizzerà nel solerte e concreto impegno, destinato a sfociare in un documento finale". Anche le conversazioni riportate nell'ordinanza, rilevano i giudici di piazza Cavour, "danno conto dei citati passaggi e della 'direzione' che il parere doveva assumere e assunse, ed evidenziano la 'soddisfazione' del Romeo, espressa direttamente anche al Mautone, con il quale intratteneva in quel periodo contatti inerenti a richieste di favori (per terze persone) che l'imprenditore stava provvedendo a soddisfare". Da ciò, quindi, "risulta evidente - conclude la Cassazione - che non sussiste il lamentato difetto di specificità del contestato delitto di corruzione aggravata".

Commenti