SCONTRO NAPOLITANO-PM PALERMO, PER CAPOTOSTI SONO RETORICI I RIFERIMENTI A RE. PER MIRABELLI "IL SOVRANO NON C'ENTRA, IN GIOCO FUNZIONE PRESIDENTE"

"I riferimenti a monarchi sono un po' retorici. L'immunità del Capo dello Stato è diventata via via più vasta perchè più ampie sono diventate le sue funzioni: gli ultimi Presidenti, da Pertini in poi, hanno visto un ampliamento delle funzioni presidenziali e politiche che richiedono una forma di irresponsabilità politica". E' quanto osserva il presidente emerito della Corte Costituzionale Piero Alberto Capotosti, in merito alla memoria di costituzione della Procura di Palermo nel conflitto tra poteri dello Stato sollevato di fronte alla Consulta dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Su una posizione analoga Cesare Mirabelli, anch'egli presidente emerito della Corte Costituzionale: "Il Capo dello Stato non è persona sacra e inviolabile, ma gode di una garanzia funzionale, legata cioè alla sua funzione, e che va assicurata: altrimenti, l'attività del presidente potrebbe essere controllata. E' evidente che non c'e' una immunità assoluta del Presidente della Repubblica, come di qualsiasi altro soggetto, e se commette reati immediatamente percepibili come tali, non vale un'immunità. Ma queste sono tutte conversazioni avvenute con il presidente che si trovava al Quirinale, altro aspetto che sarà probabilmente tenuto in considerazione. La chiave dell'obbligatorietà dell'azione penale può essere un grimaldello per aprire qualunque porta". "Certo - aggiunge il giurista - il passaggio sul sovrano colpisce, impressiona, ma il 'conflitto' non va visto come un 'dramma istituzionale', ma è l' occasione per fare chiarezza su un punto controverso e controvertibile, che il giudizio della Corte può correttamente dipanare". Secondo Capotosti, c'è un altro punto debole nella memoria depositata dalla Procura di Palermo: "Il discorso sull'immunità nel caso di specie non è ben centrato, in quanto la memoria sembra far riferimento al problema dei reati extrafunzionali. Nel caso che riguarda il conflitto, questo non si pone: nessuno, neppure la Procura di Palermo, ha mai pensato di muovere accuse al Capo dello Stato relative all'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia: le intercettazioni telefoniche erano casuali, indirette, l'indagato era l'ex ministro Mancino. Sollevando la questione dei reati extrafunzionali, si trasforma il Capo dello Stato, indirettamente, in una sorta di indagato". Secondo il giurista, il punto è un altro: "Si tratta di valutare se l'immunità prevista dall'art. 90 della Costituzione sia anche un'immunità di tipo politico. A mio avviso, il Presidente stava esercitando una funzione 'politica' in senso alto, la questione era di grande importanza, lui è anche presidente del Csm, e la vicenda della cosiddetta trattativa Stato-mafia aveva avuto conseguenze anche politiche". Mirabelli si sofferma anche su un altro aspetto: l'art. 271 del codice di procedura penale: "Il mantenimento e la custodia di quelle intercettazioni non poteva essere essere fatta. Nell'atto depositato si prefigura, potenzialmente, la ostensione alle parti della conversazione intercettata: ma così, la riservatezza viene meno. Per contro si indica come non applicabile l'art 271 del codice di procedura penale, che affida direttamente al giudice la possibilità di distruggere intercettazioni che violino un segreto professionale (per esempio dell'avvocato o del confessore, ndr). Se cosi' fosse, il segreto professionale sarebbe più protetto di quello presidenziale. Quindi, a mio avviso, se anche il pm non può disporre direttamente la distruzione di intercettazioni, gli inquirenti di Palermo avevano a disposizione la via per non 'ibernare' quelle conversazioni e distruggerle: ricorrere al 271 cpp che consentiva di attivare l'immediata distruzione attraverso il giudice". Ma "le intercettazioni non vanno demonizzate - avverte il giurista - sono uno strumento fondamentale di indagine, solo un uso inappropriato può determinare contraccolpi".

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