ECCO PERCHE' IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA DISPOSTO LA SCARCERAZIONE DI RIINA. IL GIP AVREBBE COPIATO E INCOLLATO LE TESI DEI PM

Il gip copia o si limita a riassumere le tesi accusatorie contenute nelle richieste di arresto avanzate dalla Procura di Napoli e il Tribunale del Riesame dispone pertanto la scarcerazione di tutti gli indagati, tra i quali Gaetano Riina, fratello del boss Toto' Riina. Per il Riesame il gip ha operato infatti una sorta di ''copia e incolla'' tanto che nelle motivazioni del suo provvedimento non sono neppure state sostituite le parole ''questo pm'' con questo gip''. Una vicenda che potrebbe avere strascichi con l'apertura di un procedimento da parte del Csm. Riina, come altri indagati tra i quali Nicola Schiavone, figlio del boss dei Casalesi Francesco Schiavone detto Sandokan, restano comunque detenuti in quanti destinatari di ordinanze emesse nell'ambito di diverse inchieste. I magistrati della Dda di Napoli stanno ora esaminando gli atti dell'inchiesta per valutare una eventuale nuova richiesta di misure cautelari. L'annullamento e' stato disposto dal Riesame di Napoli (presieduto da Angela Paolelli) e da collegi di altre sezioni sempre con la stessa motivazione: il gip non avrebbe esaminato adeguatamente le richieste del pm, avanzate nel marzo scorso e accordate a novembre. Solo tre dei nove indagati, quelli meno gravati dalle accuse, sono stati scarcerati mentre gli altri sono tuttora detenuti. L' indagine della procura di Napoli - coordinata dal procuratore aggiunto Federico Cafiero de Raho e dai pm della Dda Francesco Curcio e Cesare Sirignano - riguarda la spartizione degli affari all'interno dei mercati ortofrutticoli da parte delle principali organizzazioni criminose del Paese e il monopolio del settore dei trasporti su gomma da parte del clan dei Casalesi, alleato con la mafia siciliana. I giudici del Riesame muovono severe critiche all'operato del gip Laviano. In particolare, osserva il collegio (presidente Angela Paolelli, giudici Rossella Marro e Stefano Risolo) che ''dalla lettura del provvedimento (l'ordinanza di custodia cautelare) emerge che lo stesso consiste nella totale trasposizione della richiesta del pubblico ministero, con il solo inserimento di una breve parte introduttiva di carattere meramente giuridico''. ''Il gip, senza aver fatto in alcun modo espresso riferimento alle argomentazioni svolte dal pm nella relativa richiesta, - scrive ancora il Riesame - riporta fedelmente il contenuto della stessa, capoverso per capoverso, mantenendo l'utilizzo delle espressioni 'presente richiesta di misura cautelare', 'questo pm', 'codesto gip'''. La Cassazione, sottolineano i giudici del Riesame, ha sancito che l'ordinanza del gip ''non puo' essere considerata nulla se risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione''. Ma in questo caso, i presupposti non ci sono: ''Manca infatti nell'ordinanza il riferimento espresso al provvedimento o all'atto richiamato, nonche' l'indicazione delle ragioni, sia pure sintetiche, dell'adesione alla motivazione espressa, cosi' come e' del tutto carente qualsiasi accenno di autonoma valutazione in ordine agli elementi indiziari''.

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